Crisi d’impresa e insolvenza: nuovo Codice in Gazzetta

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Febbraio 2019
Aggiornato 16 Aprile 2019 15:06

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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in GU: in vigore tra marzo 2019 e agosto 2020, da fallimento a liquidazione giudiziale, più strumenti preventivi.

In Gazzetta Ufficiale (14 febbraio 2019 n. 38 – Suppl. Ordinario n. 6) il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza che, tra le mille novità, elimina anche dai testi giuridici la parola fallimento. Vengono previsti termini specifici, e più tecnici, per definire le varie fasi della crisi d’impresa, fino alla “liquidazione giudiziale“, che sarebbe appunto il fallimento.

La nuova terminologia allinea l’Italia ad altri paesi europei e ha lo scopo di eliminare la caratterizzazione negativa che si accompagna tradizionalmente al termine fallimento (cosa che non avviene in altri paesi).

=> Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Novità

In generale, il nuovo Codice introduce nuovi meccanismi di allerta per facilitare l’emersione dai momenti di difficoltà e facilitare la prosecuzione dell’attività imprenditoriale quando la crisi d’impresa è dovuta a fattori contingenti. Inoltre, semplifica le procedure sia sul fronte giudiziale sia quello degli strumenti alternativi.

Istituisce infine un nuovo albo dei soggetti che gestiscono le procedure concorsuali.

Entrata in vigore

Particolarmente complessa l’entrata in vigore: ci sono alcuni articoli che saranno operativi dal prossimo 16 marzo 2019 (un mese dalla pubblicazione in Gazzetta), mentre il grosso del provvedimenti entra in vigore il 15 agosto 2020 (dopo 18 mesi dalla pubblicazione).
Nel dettaglio, entrano in vigore il prossimi 16 marzo il comma 1 dell’articolo 27 e gli articoli 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388. Tutto il resto (la norma si compone di 391 articoli), sarà invece in vigore dal 15 agosto 2020.

Entrata in vigore il 16 marzo

Fra gli articoli che entrano in vigore dal prossimo marzo, quello che stabilisce la competenza dei tribunali che sono sede delle sezioni specializzate in materia di imprese per procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione. Il nuovo albo dei soggetti che, su incarico del tribunale, svolgeranno le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, l’area web per la notifica degli atti, una serie di norme sulla disciplina dei procedimenti, alcune modifiche al codice civile su assetti proprietari, responsabilità e nomine degli amministratori, e norme sulle garanzie in favore di acquirenti di immobili da costruire.

In dettaglio:

  • 27 comma I, Competenza per materia e per territorio;
  • 350, Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria;
  • 356, Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza;
  • 357, Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza;
  • 359, Area web riservata;
  • 363, Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi;
  • 364, Certificazione dei debiti tributari;
  • 366, Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia;
  • 375, Assetti organizzativi dell’impresa;
  • 377, Assetti organizzativi societari;
  • 378, Responsabilità degli amministratori;
  • 379, Nomina degli organi di controllo (che tuttavia dovrà avvenire entro i successivi nove mesi);
  • 385, Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
  • 386, Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
  • 387 Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005;
  • 388 Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005.

Disciplina transitoria

L’articolo 390 precisa:

  • Data di deposito dei ricorsi e proposte per attivare le procedure.
    I ricorsi per la dichiarazione di fallimento  e  le  proposte  di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli  accordi di ristrutturazione, per l’apertura del  concordato  preventivo,  per l’accertamento dello stato di insolvenza  delle  imprese  soggette  a liquidazione coatta amministrativa e le  domande  di  accesso  alle procedure  di  composizione   della   crisi   da   sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,  n. 267 (cd. Legge Fallimentare), nonché della L. 27 gennaio 2012, n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”).
  • Procedure pendenti.
    Le procedure di fallimento e le altre procedure sunnominate, pendenti alla data di entrata  in vigore del decreto in commento, nonché le procedure aperte a seguito della definizione  dei ricorsi e delle domande  di  cui  al  medesimo  comma, sono definite secondo le disposizioni della cd. Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), nonché della disciplina sul sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3).
  • Norme penali.
    Quando, in relazione a ogni procedura succitata, risultino commessi i fatti puniti dalle norme penali del titolo VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione III del capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3, agli stessi fatti si applica tale pregressa disciplina, con esclusione, quindi, delle disposizioni contenute sul nuovo Codice.

Per approfondimenti, si legga il provvedimento in G.U.