Si tratta di un caso relativamente limitato, ovvero quello dei professionisti o lavoratori autonomi che, pur avendo diritto ad applicare il criterio di cassa, scelgono la contabilità ordinaria: per questi titolari di partita IVA, si pone il problema di come determinare il reddito ai fini del requisito previsto per l’applicazione della flat tax.
Spieghiamo bene: la Legge di Stabilità introduce la possibilità di applicare il regime forfetario fino a 65mila euro di reddito lordo annuo. Si alza quindi il tetto massimo dei ricavi rispetto a quello ora previsto, che cambia a seconda delle tipologie di attività ma comunque non supera mai i 50mila euro.
Chi è già nel regime forfetario, ai fini del mantenimento del requisito, applica di norma il regime di competenza (anche se per la tassazione rileva il principio di cassa). Ma per i contribuenti che in base alla nuova legge aspirano alla flat tax si pone un problema: come verificare il requisito di reddito per il diritto all’ingresso nel regime forfetario?
La riposta che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare 10/2016 stabilisce che:
per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza.
Attenzione: questo vale solo per chi, nel 2018, ha operato in contabilità ordinaria. Non riguarda coloro che invece stavano già applicando il criterio di cassa, indipendentemente dal fatto che fossero o meno in regime forfettario.