Per la Corte di Cassazione è legittimo l’accertamento basato sull’elenco delle operazioni commerciali fornite da eBay e riportate nel verbale della Guardia di Finanza (Ordinanza n. 26107/2018).
Nel caso esaminato dai giudici era stato respinto il ricorso presentato dalla contribuente che contestava la ricostruzione del giro di affari della propria attività di e-commerce essendo il processo verbale di constatazione (pvc) motivato solo “per relationem”.
PVC
Tale pvc era stato allegato l’elenco delle operazioni trasmesso in file da eBay Europe sarl e quindi riprodotto in uno schema redatto dalla Guardia di Finanza, con il dettaglio di ciascuna di esse (data, oggetto, importo, acquirente), dando un questo modo alla contribuente la possibilità di contestare in modo specifico le singole operazioni. La contribuente non si era avvalsa di tale diritto e si era limitata a negare genericamente di svolgere attività imprenditoriale.
Motivazione “per relationem”
Relativamente alla motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, i giudici dirmi ricordano che l’art. 7, c. 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza. Nel caso esaminato pertanto non risultavano rispettate le norme dello statuto del contribuente da parte dell’amministrazione finanziaria.