Rientra nell’orario di lavoro tutto il tempo in cui le energie del prestatore restano a disposizione del datore, anche in caso di momentanea inattività, e la prestazione resa deve essere remunerata in misura corrispondente al tempo complessivo necessario a svolgere le mansioni affidate (cfr.: Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24828/2018).
Dunque, si configura come lavoro straordinario la giornata lavorativa di un dipendente che superi le nove ore e mezzo, anche se parte di questo tempo viene utilizzato per recarsi con l’auto aziendale sui vari cantieri, presso clienti, ecc.
=> Trasferte e orario di lavoro
La direttiva 93/104 CEE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 66/2003, ha eliminato dall’ordinamento il concetto di lavoro effettivo, attribuendo rilievo al tempo della disponibilità del prestatore e alla sua presenza sui luoghi di lavoro oltre alla prestazione effettiva.
Nell’orario di lavoro rientra quindi qualsiasi momento in cui il prestatore non può disporre liberamente di sé stesso, pur restando inoperoso, ed è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità.
Ne consegue che deve essere remunerato il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere destinazioni varie su indicazione della società.