Al via il Registro degli operatori Compro oro, previsto dal D.Lgs. n. 92 del 25 maggio 2017 con l’obiettivo di contrastare l’elevata esposizione del settore ai rischi di riciclaggio di denaro e reimpiego dei beni di provenienza illecita.
Registro degli operatori Compro oro
La normativa prevede in particolare che anche gli operatori compro oro che non erano stati espressamente ricompresi dalla direttiva n. 2015/849/UE (c.d. “IV Direttiva antiriciclaggio“) rientrino tra i destinatari della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.
L’iscrizione al Registro degli operatori compro oro istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) è obbligatoria dunque per qualsiasi operatore commerciale che eserciti la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, a prescindere dalla denominazione o dallo svolgimento in via primaria di altre attività commerciali.
Iscrizione e versamento
Le domande di iscrizione andranno inoltrate dagli operatori già in attività entro il 2 ottobre 2018. Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione gli operatori dovranno versare il contributo previsto dalla legge per coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro. L’entità del contributo è stata stabilita dall’OAM con la circolare n. 30/2018 in funzione della natura giuridica, della complessità organizzativa dell’operatore e dell’esclusività o meno dell’attività di Compro oro esercitata.
Per il primo anno di applicazione è previsto un contributo in misura fissa:
- da 210 a 230 euro per le persone giuridiche per il primo anno di applicazione;
- da 100 a 120 euro per le persone fisiche.
Un contributo variabile di 70 euro per ogni sede operativa viene determinata al momento dell’iscrizione e versata contestualmente alla stessa.