In caso di infortunio sul lavoro, o malattia professionale, il dipendente non potrà essere oggetto di visite fiscali INPS, nelle fasce orarie di reperibilità, ma spetta all’INAIL accertare e certificare tale eventi.
Verifiche INAIL
La legge però non prevede che l’INAIL disponga visite presso il domicilio del lavoratore, ma solitamente l’ente convoca il lavoratore presso la sede territorialmente competente per accertare l’effettività dell’infortunio e della malattia professionale. A chiarirlo è stato lo stesso INPS con il messaggio n. 3265/2017, con il quale ha fornito istruzioni sul Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali.
L’Istituto precisa di non essere legittimato ad effettuare accertamenti medico legali domiciliari, su richiesta dei datori di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale del dipendente non potendo interferire nelle competenze esclusive dell’INAIL per tali eventi, attribuitegli dall’art. 12 della legge 67/1988.
Tali precisazioni sono state richiamate dalla nota n. 246/2018 della Presidenza del Consiglio, in occasione di una richiesta di chiarimenti sulle cause di esclusione, per i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206.
In particolare chiede indicazioni in merito alla eliminazione, tra le predette cause, degli infortuni sul lavoro.