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Atti giudiziari, la notifica che non ti aspetti

di Anna Fabi

11 Settembre 2018 09:10

Diventa ufficiale la procedura di rilascio delle licenze per la notifica degli atti giudiziari: chi può ottenere le licenze speciali individuali, quanto durano e come si richiedono.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 208/2018 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2018, diventano ufficiali le nuove procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per lo svolgimento dell’attività di servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada, dopo che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) aveva approvato il regolamento che disciplina lo svolgimento di tali servizi con propria delibera n. 77/18/CONS.

Prende così il via la liberalizzazione del mercato interno dei servizi postali comunitari e viene definitivamente detto addio all’affidamento in esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.a. dei servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.

Licenze individuali speciali

Ora potranno effettuare tale attività tutti i soggetti in possesso di “licenze individuali speciali” che sono state suddivise in quattro categorie:

  • A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, inambito nazionale;
  • A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale;
  • B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
  • B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale.

Rilascio dei titoli abilitativi

L’istanza di rilascio di questi titoli abilitativi in materia di servizi postali va presentata al Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione VI-servizi postali – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito internet ministeriale da inviare tramite raccomandata A.R., o tramite PEC all’indirizzo div.06.pec@mise.gov.it.

Requisiti

Entro 45 giorni il MiSE comunicherà l’accoglimento o il rifiuto del rilascio della licenza individuale speciale sulla base della verifica del possesso di specifici requisiti di affidabilità (fatturato minimo e fidejussione bancaria o assicurativa autonoma e irrevocabile), professionalità e onorabilità.

La vigilanza sul rispetto dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività è di competenza dell’AGCOM, che segnala al Ministero le eventuali violazioni; in base alla natura e alla tipologia delle violazioni, quest’ultimo dispone i provvedimenti di diffida, sospensione o revoca della licenza.

Abilitazione e validità

L’abilitazione all’esercizio dell’attività si ottiene solo una volta ottenuto l’effettivo rilascio della licenza individuale speciale che avrà una validità non superiore a 6 anni, previo rinnovo da richiedere almeno novanta giorni prima della scadenza.

Il rilascio della licenza individuale speciale è soggetto al pagamento:

  • di un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero per l’istruttoria;
  • di un contributo, da versare entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, dovuto per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti per la licenza relativo al primo anno di decorrenza.

Successivamente, il contributo deve essere versato annualmente per l’attività di controllo e verifiche sulla permanenza dei requisiti.

Cessione della licenza

Per l’eventuale cessione della licenza speciale è necessario richiedere il preventivo consenso del Ministero, fermo restando il possesso dei requisiti e la presentazione della documentazione da parte del soggetto interessato al subentro.