I crediti relativi alle entrate provenienti da tributi locali sono soggetti a una prescrizione pari a cinque anni, tempistica dimezzata rispetto ai dieci anni che occorrono in caso di tributi erariali.
Il principio preso come riferimento è l’articolo 2948 del Codice Civile, secondo cui il termine per recuperare il credito è limitato a 5 anni per i pagamenti versati annualmente o a cadenza più breve, quindi rientrano in questa normativa tutte le entrate locali versate periodicamente.
Lo ha ribadito la commissione tributaria regionale di Milano, sezione XII, con la sentenza 2479 del 29 maggio 2018, sottolineando come gli importi dovuti per i tributi locali riguardino prestazioni periodiche e pertanto devono rientrare nell’applicazione della norma civilistica che prevede una prescrizione quinquennale tenendo conto della notifica della cartella di pagamento, o della stessa ingiunzione.
In precedenza, la commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 47/2017) si era già espressa in modo non dissimile affermando che la riscossione di tributi come la tassa rifiuti è soggetta alla prescrizione di 5 anni in quanto prestazione periodica.