Un prelievo o un versamento di 10mila euro fa scattare una comunicazione alla Banca d’Italia: non è una segnalazione in base alla quale scattano controlli o indagini ma un’informazione che va a far parte del patrimonio di dati utilizzato in chiave antiriciclaggio o di lotta a terrorismo e fenomeni di criminalità internazionale.
La soglia dei 10mila euro riferita alle transazioni è stata fissata da Bankitalia e inserita in un documento con le “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”, pubblicato sul sito dell’istituto centrale e sottoposto a consultazione.
Si tratta di un provvedimento previsto dall’articolo 47, comma 1, del dl 231/2007, come modificato dal dlgs 90/2017, che impone l’obbligo di trasmettere periodicamente alla UIF, l’unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, dati e informazioni selezionate in base a criteri oggettivi sulle operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Le operazioni in contanti vengono individuate come operazioni a rischio, ed è stato stabilito come criterio di rilevazione il superamento della soglia dei 10mila euro, anche in relazione a eventuali operazioni frazionate in diverse tranche pari ad almeno mille euro.
L’obbligo di comunicazione riguarda:
- banche,
- istituti di moneta elettronica,
- istituti di pagamento,
- Poste Italiane.
Queste comunicazioni vanno a formare una banca dati che viene utilizzati per individuare, eventualmente, clienti sospetti. L’operazione non viene considerata sospetta se non presenta collegamenti con altre operazioni di tipologia sospetta o non è effettuata da clienti con profilo a rischio.
Il provvedimento della Banca d’Italia contiene uno schema della comunicazione oggettiva, che va trasmessa entro il 15esimo giorno lavorativo del secondo mese successivo, da parte del responsabile della funzione antiriciclaggio, o da un suo incaricato.