L’obbligo di pagare le retribuzioni con accredito su conto o pagamento elettronico scatta il primo luglio 2018 e riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente e assimilati, comprese le collaborazioni coordinate e continuative e i soci delle cooperative, mentre non coinvolge il lavoro autonomo, alcune particolari tipologie di attività (ad esempio, il lavoro domestico e per servizi familiari rientranti nella legge 339/1958), borse di studio e tirocini, né alla pubblica amministrazione.
Le novità sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2018 (commi 910-915 legge 205/2017). A fare il punto è l’approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro datato 8 giugno 2018, secondo cui la norma, che mira a scongiurare lavoro nero e retribuzioni inferiori ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, si basa su due pilasti:
- sanzioni in caso di inadempienza,
- ribaltamento dell’onere della prova.
La misura che introduce l’obbligo di stipendio tracciabile, infatti stabilisce anche che la busta paga non è più prova di avvenuto pagamento, per cui la firma del lavoratore sul cedolino di pagamento non ha più valore probatorio. In parole semplici, è il versamento stesso che costituisce prova dell’avvenuta operazione.
Contratti interessati
- Lavoro subordinato: «indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto», di conseguenza si applica a tutte le tipologie contrattuali (termine, tempo parziale, apprendistato, lavoro intermittente…).
- Collaborazioni: contratti previsti dall’articolo 2222 del codice civile, che presentino gli ulteriori elementi previsti dall’articolo 409 codice di procedura civile, come modificato dall’articolo 15 della Legge 81/2017. Si tratta di prestazioni di opera «continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa».
- Contratti tra cooperative e propri soci ai sensi della Legge 142/2001: secondo i consulenti del lavoro, ci sono dubbi interpretativi. La legge 142/2001 regolamenta esclusivamente il lavoro dei soci delle cooperative, in forma subordinata o autonoma. Di conseguenza, l’interpretazione letterale porterebbe a concludere che per le cooperative l’obbligo riguarda anche i rapporti di lavoro autonomo, non ricompresi invece per le altre imprese private. Viene auspicato su questo punto un chiarimento del Ministero del Lavoro.
L’obbligo riguarda solo il pagamento della retribuzione e di tutti gli elementi che ne fanno parte. Sono escluse invece le altre somme di denaro che possono essere versate al lavoratore come gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese.
Modalità di retribuzione
La retribuzione va pagata attraverso bonifico su conto corrente, postale o bancario, strumenti di pagamento elettronico, pagamento diretto tramite assegno. Nel caso di pagamento in contanti, deve obbligatoriamente essere effettuato tramite ufficio postale.
Le sanzioni per i datori di lavoro che non si adeguano vanno da mille a 5mila euro. L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito, con la nota 4538 del 22 maggio 2018, che la sanzione si applica anche nel caso in cui il pagamento venga revocato, oppure se l’assegno bancario viene annullato. L’illecito, nel momento in cui viene commesso, non è sanabile e dunque è immediatamente sanzionabile.
E’ comunque possibile applicare la sanzione in forma ridotta, nel momento in cui l’impresa procede a regolarizzare l’illecito, in base all’articolo 16 della legge 689/1981 (un terzo del massimo, quindi 1666,67 euro).