Con una circolare, il Ministero delle Politiche Agricole fornisce chiarimenti in merito alla portata e alle regole di attuazione della Legge n. 242/2016, recante disposizioni in materia di promozione coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, entrata in vigore il 14 gennaio 2017.
Cannabis Sativa senza autorizzazioni
Entrando nel dettaglio viene chiarito che per coltivare la Cannabis Sativa non è necessaria alcuna autorizzazione particolare e, allo stesso modo, non è necessario acquisire alcuna autorizzazione preventiva in caso di vendita delle piante a scopo ornamentale.
Le varietà di canapa che la legge n. 242 del 2016 consente di coltivare sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Limiti di THC
E’ invece necessario chiedere il permesso nel caso in cui la coltivazione di canapa sia ad alto contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo (THC), per gli usi consentiti dalla legge.
In particolare, il limite di THC imposto per l’esercizio della libera coltivazione oggi è pari allo 0,2% della canapa greggia, con una soglia di tolleranza dello 0,6%. Al superamento di queste soglie l’autorità giudiziaria potrà disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa.
Infiorescenze
Importante il chiarimento del Ministero in merito alle infiorescenze della canapa, di cui non si parla espressamente nella Legge n. 242/2016: esse rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo se derivanti dalle coltivazioni ammesse dalla legge e non contiene sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti. E’ inoltre consentita la riproduzione di piante di canapa esclusivamente da seme certificato e non è contemplata la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione di prodotti da essa derivati.
Il vivaista dovrà conservare il cartellino che certifica il seme di provenienza e la relativa documentazione di acquisto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, e, in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica di produzione.
Importazioni
Viene infine chiarito che le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri Paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, in ogni caso andrà rispettata la normativa UE e nazionale vigente in materia.