I Comuni non possono aumentare le tariffe dell’imposta sulle affissioni pubblicitarie, né confermare maggiorazioni precedentemente deliberate: lo ribadisce il Dipartimento delle Finanze con una risoluzione che, di fatto, accoglie un pronunciamento della Corte Costituzionale di gennaio 2018. Il motivo del blocco tariffe è la disposizione abrogativa intervenuta con il dl 83/2012 (articolo 23, comma 7), seguita dalla norma interpretativa contenuta nel comma 739 della legge 208/2015.
Questa norma elimina la possibilità per i Comuni di decidere o confermare maggiorazioni sulla ICPDPA, l’imposta sulla pubblicità e il diritto alle affissioni. L’abrogazione, però, non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del decreto abrogativo, che è il 26 giugno 2012. In pratica, questa è una data spartiacque fra i due regimi, spiega il Mef nella risoluzione 2/2018.
Una delibera comunale approvata prima del 26 giugno 2012 è valida, mentre un provvedimento (approvativo o confermativo), intervenuto in data successiva è illegittimo. Comunque sia, dal 2013 i Comuni non sono più legittimati a introdurre o confermare maggiorazioni su questa tassa.