Si avvicina l’entrata in vigore del GDPR prevista per il prossimo 25 maggio e gli occhi di imprese e professionisti sono tutti puntati sulla conformità alle nuove regole per la privacy online. Nei prossimi giorni le competenti Commissioni parlamentari italiane dovranno analizzare attentamente lo schema di decreto legislativo di armonizzazione dell’ordinamento italiano al regolamento UE sulla protezione dei dati personali (n. 2016/679) che dovrà entrare in vigore anch’esso il 25 maggio 2018.
Decreto di adeguamento
L’ultima stesura del decreto non elimina completamente il vecchio codice per la privacy (dlgs 196/2003), ma lascia in piedi alcune norme precedentemente previste, ne abroga molte, ne sostituisce o integra qualcuna alla luce delle disposizioni del GDPR, il cui scopo è fornire a tutti gli Stati membri della UE regole comuni in materia di trattamento dei dati personali.
Nella definizione del nuovo codice ci sono disposizioni nazionali sostituite direttamente da quelle del Regolamento europeo, nel caso in cui la materia sia disciplinata dal GDPR, poiché è quest’ultimo a prevalere. Ma ci sono anche disposizioni del Regolamento che non modificano radicalmente i contenuti della direttiva o della legge italiana, ma la innovano parzialmente oppure la precisano. Tuttavia se i contenuti sono simili, non potendo coesistere due insiemi di norme nazionali ed europee, anche in questo caso il Regolamento prevale.
Per evitare di avere tre testi normativi di riferimento (il Regolamento, il decreto di adeguamento, e ciò che restava del Codice), si è scelto di trasferire le disposizioni rimanenti del Codice nel decreto. Si è inoltre scelto di mantenere la continuità con il vecchio codice privacy quando possibile.
Provvedimenti del Garante
Dunque i provvedimenti del Garante adottati negli ultimi 22 anni rimarranno efficaci, in quanto compatibili con il Regolamento UE e con le disposizioni del decreto di armonizzazione.
Codici deontologici
Sono stati inoltre mantenuti anche i Codici deontologici vigenti nei settori in cui il Regolamento lascia agli Stati competenza (ad esempio nel giornalismo), mentre negli altri settori potranno essere avviate le procedure per i codici di settore.