La Corte Costituzionale non scioglie del tutto il nodo sulla legittimità dell’aggio esattoriale: con l’ordinanza n. 65/2018 ha stabilito la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, dlgs 112/1999, nella versione in essere dal primo gennaio 2009 (dl 185/08), sollevata, in relazione agli articoli 3, comma 1°, 24, comma 1°, e 97, comma 1° della Costituzione dalla Commissione tributaria regionale di Milano.
Disparità
Il problema era stato sollevato dalla CTR di Milano, a fronte di un caso di specie posto alla sua attenzione nel quale l’aggio esattoriale presentava una disparità di importo elevato (tra 500mila e 900mila euro) a seconda che si pagasse entro 60 giorni oppure oltre rispetto alla notifica di una cartella di pagamento.
Per i giudici ricorrenti, infatti, la norma imporrebbe eccessiva disparità di trattamento tra il cittadino in grado di pagare immediatamente la pretesa (aggio 4,65%) e quello che regolarizza la propria posizione più tardi (aggio al 9%). In realtà la Corte Costituzionale – più che pronunciarsi sulla legittimità dell’aggio esattoriale – ha semplicemente giudicato il ricorso inammissibile perché formulato in maniera confusa.
Dunque, finché il legislatore non introdurrà regole differenti, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrà continuare ad esporre i suoi compensi di riscossione, seppur ritenuti da molti una violazione dei principi costituzionali.
Nel frattempo, è attiva la possibilità di rottamazione 2011/17. La scadenza per fare domanda è il 15 maggio 2018.