La sanzione di 30 euro prevista in caso di mancanza di POS – secondo l’obbligo che impone a commercianti e professionisti di accettare pagamenti con carta di debito e di credito – viola il principio della “riserva di legge”, perché non è adeguatamente regolamentato da una norma primaria. La decisione del ministero di aggirare il problema rifacendosi alle sanzioni previste dall’articolo 693 del codice di procedura penale non è sufficiente a garantire la correttezza formale della disciplina sanzionatoria, anche perché di fatto comporta l’applicazione di una sanzione precedente alla norma relativa all’obbligo da rispettare.
E’ questo il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministero dello Sviluppo economico che prevede l’applicazione delle sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di Pos. Risultato: parere negativo sul provvedimento, che viene rispedito al mittente con la richiesta di una relazione tecnica che illustri le soluzioni ritenute possibili per superare i profili di incostituzionalità legati alle considerazioni sopra esposte.
L’obbligo di POS, previsto dal dl 179/2012, è in vigore dal 2014. Ma non è sanzionato. Una carenza che, sottolinea lo stesso Consiglio di Stato,
ha determinato, finora, la mancata applicazione dello specifico obbligo vanificando, di fatto, la previsione legislativa.
Il MiSE ha messo a punto un decreto sulle sanzioni e lo ha inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere il 28 marzo 2018. La giustizia amministrativa sottolinea che il punto debole dell’impianto normativo è rappresentato dal fatto che
la norma primaria, nel rinviare al decreto attuativo la predisposizione della disciplina in materia di modalità, termini e importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, non ha fornito criteri e limiti specifici quali: importo minimo massimo, indicazione dell’autorità competente ad irrogare la sanzione, procedure applicabili.
Proprio per questo il ministero ha predisposto un provvedimento che fornisce un’interpretazione limitata della delega, non prevedendo nuove sanzioni ma applicando quelle già previste dall’articolo 693 del codice di procedura penale, che sanziona il rifiuto di un esercente di accettare monete aventi corso legale. In base a questa norma, se un negoziante o un professionista non accetta un pagamento con bancomat o carta di credito, rischia una sanzione di 30 euro.
Il Consiglio di Stato nel parere richiesto sottolinea l’importanza della misura di obbligo di POS ai fini della lotta al riciclaggio, all’evasione e all’elusione fiscale. Ma, aggiunge, l’obiettivo deve:
necessariamente essere conseguito con l’adozione di provvedimenti rispettosi, sotto l’aspetto formale e sostanziale, dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico.
E in questo specifico caso, si evidenzia:
l’assenza di un’esplicita previsione legislativa di taluni parametri necessari per la individuazione degli elementi essenziali ai fini della individuazione della sanzione da irrogare.
Cosa che ha indotto il ministero a:
prospettare come unico riferimento normativo “assimilabile” al rifiuto di accettazione di pagamenti con carte di debito e carte di credito la condotta considerata dall’articolo 693 c.p. e conseguente applicazione, in via estensiva, della sanzione ivi prevista.
Si tratta, sottolinea ancora il Consiglio di Stato di:
uno sforzo certamente apprezzabile nell’ottica di dare attuazione ad una delega finalizzata ad introdurre le auspicate misure di contrasto a comportamenti evasivi ampiamente diffusi.
resta il fatto che non è possibile prescindere dalla verifica della compatibilità della norma con riferimento, innanzitutto, all’articolo 23 della Costituzione, in base al quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».
Tecnicamente, questa è la garanzia della riserva di legge che, anche in base a pronunce della Corte Costituzionale (sentenza 350/2007), richiede che:
la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione.
Il principio della legalità è ulteriormente ribadito dall’articolo 1 della legge 689/1981, secondo cui:
nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
In conclusione, l’articolo 15, comma 4, del dl 179/2012, secondo il parere del Consiglio di Stato non rispetta:
il principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale.
Una mancanza di copertura costituzionale riconosciuta dallo stesso ministero nella sua relazione laddove dubita che l’individuazione della sanzione sia:
legittimamente delegata ad un atto secondario la facoltà di introdurre nuove sanzioni in assenza di precisi criteri direttivi già contenuti nella norma primaria.
Quindi, il Consiglio di Stato per poter emettere un parere positivo chiede che al ministero una:
compiuta relazione prospettando le soluzioni ritenute possibili per superare gli evidenziati profili di incostituzionalità della legge delega.
Nell’attesa, sospende l’emanazione del parere stesso.