Terzo Settore: il regime transitorio

di Noemi Ricci

23 Aprile 2018 10:14

logo PMI+ logo PMI+
I chiarimenti di Cndcec e Fnc sui regimi fiscali transitori della Riforma del Terzo Settore e sull’efficacia temporale delle modifiche e delle abrogazioni.

Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e Fnc (Fondazione nazionale commercialisti) hanno fornito istruzioni sul periodo transitorio per i regimi fiscali del Terzo settore. La riforma del terzo settore  avviata con la legge delega del 2016 (legge n. 106/2016) ha infatti rivisto o abrogato i precedenti regimi fiscali e ora Cndcec e Fnc riepilogano la rinnovata disciplina civilistica, pubblicitaria e tributaria.

=> Scarica il documento Cndcec-Fnc

Riforma del Terzo Settore

Il documento richiama i decreti attuativi della riforma:

  • il d.lgs. n. 112/2017 di riforma della disciplina dell’impresa sociale in vigore dal 20 luglio 2017;
  • il d.lgs. n. 117/2017 che contiene il Codice del Terzo settore, in vigore dal 3 agosto 2017, ma in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea e dell’operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) perché le disposizioni fiscali di carattere strutturale diventino realmente efficaci. Alcune agevolazioni fiscali sono invece efficaci dal 1° gennaio 2018 (art. 104, comma 1, del Codice).

Il documento elaborato da Cndcec e Fnc individua i modelli impositivi applicabili agli enti no profit fino al momento di operatività del RUNTS e chiarisce l’efficacia temporale delle modifiche, specificando che le abrogazioni previste comma 1 dell’art. 102 del Codice saranno efficaci unicamente al momento di piena operatività della nuovadisciplina.

Tra le scadenze da ricordare per gli enti no profit il 3 febbraio 2019, data entro la quale dovranno adeguare gli statuti.