Deposito bilancio di esercizio, adeguamento statuto entro il 20 luglio, nomina sindaci, adempimenti per operazioni societarie: sono le novità legate all’iscrizione al Registro Imprese per le Imprese Sociali. Il provvedimento, pubblicato sul sito del MiSE, attua le disposizioni previste dall’articolo 5, comma 5, del Dlgs 112/2017 di Riforma dell’Impresa sociale. In particolare, cambia la documentazione che bisogna presentare per l’iscrizione. Ecco gli atti da depositare, in via telematica o su supporto informatico all’ufficio competente:
- atto costitutivo, statuto e ogni successiva modificazione: l’atto costitutivo deve prevedere la nomina di uno o più sindaci con i requisiti previsti dall’articolo 2397, comma 2, del codice civile (ad esempio, revisori legali iscritti nell’apposito registro) e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 de codice civile;
- bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) o 2435-ter (bilancio micro imprese) del codice civile: in pratica, bisogna depositare il bilancio civilistico, mentre prima era sufficiente un documento che rappresentasse adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa;
- bilancio sociale previsto dall’articolo 9, comma 2, del dlgs 112/2017;
- gruppi di imprese sociali: indicazione delle società o enti che esercitano funzioni di coordinamento in base a quanto previsto dall’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, l’accordo di partecipazione e tutte le modificazioni, il bilancio di esercizio e quello sociale in forma consolidata;
- ogni altro atto o documento previsto dalla normativa.
Ci sono disposizioni particolari per gli enti religiosi, che depositano il Regolamento e l’atto di costituzione del patrimonio destinato.
Il deposito degli atti avviene entro 30 giorni dalla costituzione dell’impresa sociale. Stesso termine per le comunicazioni relative a operazioni societarie di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.
Le imprese sociali che sono già iscritte nella apposita sezione del Registro Imprese devono adeguare Statuti e regolamenti alle novità della Riforma entro il 20 luglio 2018. Per le cooperative sociale e i loro consorzi è prevista una procedura d’ufficio per la trasformazione in Impresa Sociale.
Il legale rappresentante dell’impresa sociale dichiara l’eventuale iscrizione presso un’altra sezione del Registro unico nazionale del terzo settore. L’ufficio competente del Registro Imprese effettua tutte le comunicazioni utili a cancellare l’ente dall’altra sezione, con decorrenza dall’iscrizione al registro.