Le imprese del settore edile devono da ora in poi rispettare requisiti più stringenti per la costruzione di nuovi edifici e l’adeguamento di quelli esistenti: dai parametri sismici con nuovi coefficienti minimi di sicurezza per i miglioramenti statici, passando alle più impegnative prove di carico per ponti e strutture prefabbricate.
A prevedere la stretta per le imprese dell’edilizia sono le nuove norme tecniche sulle costruzioni entrare in vigore il 22 marzo 2018, a trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del ministero delle infrastrutture 17 gennaio 2018 in G.U. n. 42 del 20/2/2018, s.o. n. 8.
Le nuove norme sulle costruzioni, che aggiornano quelle previste dal Dm 14 gennaio 2008, modificano e semplificano i principi da applicare nella progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni, individuando gli elementi prestazionali degli edifici sotto il profilo della resistenza meccanica e della loro stabilità.
Edifici esistenti
Con particolare riferimento agli interventi effettuati su edifici esistenti, il progetto e la valutazione della sicurezza devono dimostrare che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
Nuovo edifici
Per i nuovi edifici, in termini di misure per la riduzione del rischio sismico, vengono confermati gli standard precedenti, con l’introduzione di nuovi coefficienti minimi di sicurezza per miglioramenti statici.
Prove di carico e materiali
Una delle novità riguarda le nuove specifiche per le prove di carico per i collaudi statici, con particolare attenzione alle prove di carico su strutture prefabbricate e ponti.
Tra i materiali e i prodotti per uso strutturale le nuove norme tecniche tengono conto anche di nuovi materiali e adeguano le regole di qualificazione, certificazione ed accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale alle procedure del servizio tecnico centrale.
Fase transitoria
Per i progetti già in essere, il decreto prevede una fase transitoria con attuazione differenziata in base all’avanzamento del progetto e la possibilità, in alcuni casi, di applicare le norme tecniche del 2008 fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Tale possibilità riguarda in particolare:
- le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima del 22 marzo, a patto che la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni;
- le opere private nel caso in cui le opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo presso i competenti uffici prima del 22 marzo.