Arrivano con due decreti legislativi alcune modifiche alla Riforma del terzo settore (legge 6 giugno 2016, n.106) che vanno ad integrare e correggere la disciplina delle Imprese sociali (decreto legislativo n. 112/2017) e il Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117/2017). A renderlo noto è il Consiglio dei Ministri con il comunicato stampa n. 75/2018 con il quale ha reso noto di avere approvato, in esame preliminare, i due decreti correttivi.
Imprese Sociali
Per quanto riguarda la disciplina delle imprese sociali le modifiche riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico. Vengono quindi introdotti:
- un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale;
- la possibilità, per le ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) privatizzate, di acquisire la qualifica di impresa sociale;
- l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa;
- limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati;
- correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e la imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci;
- modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni.
Codice del Terzo Settore
Per quanto riguarda il Codice del Terzo Settore le modifiche riguardano un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale, tenendo conto delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento.
Le modifiche riguardano in particolare una definizione più precisa delle attività di interesse generale esercitabile dagli enti del Terzo Settore, le modalità di acquisto della personalità giuridica, la revisione legale dei conti, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché le agevolazioni fiscali in favore degli enti non profit.