La notifica via email inviata dal datore di lavoro al dipendente per comunicare il licenziamento può legittimare questo provvedimento? La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è recentemente intervenuta sull’argomento sottolineando in quali circostanze è possibile legittimare il licenziamento comunicato per posta elettronica.
La sentenza n. 29753 del 12 dicembre 2017 si riferisce al licenziamento di un lavoratore durante il periodo di prova comunicato via email e oggetto di ricorso da parte del dipendente, il quale chiedeva non solo la dichiarazione di illegittimità ma anche il versamento delle retribuzioni maturate nel frattempo.
La Cassazione ha specificato che per il licenziamento durante il periodo di prova (e quando non sono ancora passati sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro) non è richiesto un atto scritto formalmente, mentre è indispensabile che il datore di lavoro dimostri che la comunicazione inviata anche con altri mezzi sia stata ricevuta dal lavoratore.
A questo proposito, il dipendente aveva inviato numerose email per informare i colleghi sul licenziamento e queste comunicazioni rappresentano una prova della ricezione del provvedimento. I Giudici hanno pertanto respinto il ricorso del lavoratore licenziato.