Nel processo civile, il convenuto può limitarsi a difendersi, chiedendo il rigetto della domanda proposta contro di lui o può, a sua volta, esercitare un’azione proponendo al giudice una domanda riconvenzionale. In sostanza, non ci si limita a contestare le pretese dell’attore originario con dei fatti ma si propone anche una vera e propria domanda nei suoi confronti, che deve essere pertinente quella principale originaria.
Contributo unificato
In presenza di domanda riconvenzionale si configura, nei fatti, un’azione “aggiuntiva” che comporta un aumento del valore della causa instaurata.
Il proponente è dunque chiamato a versare il contributo unificato di iscrizione a ruolo, il cui ammontare si calcola in base al nuovo valore.
Più in particolare, l’art. 28 della Legge 183/11, ha previsto che dal 1° gennaio 2012 la parte che per prima si costituisce in giudizio e deposita il ricorso introduttivo o che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
L’omessa dichiarazione del valore non determina l’improcedibilità della domanda ma l’obbligo del pagamento del contributo unificato nel suo importo massimo.
Opposizione decreto ingiuntivo
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale iscritta a ruolo dall’ingiunto (parte attrice nella causa di merito):
- se il valore della nuova domanda non supera lo scaglione del valore di quella principale (decreto ingiuntivo), si deve riscuotere la metà del Contributo Unificato (CU), come per le normali opposizioni a Decreto Ingiuntivo (DI);
- se il suo valore supera lo scaglione, si deve percepire il CU previsto per quello scaglione, sottraendo il CU già versato per il DI.
Se la domanda riconvenzionale viene proposta dal convenuto opposto:
- deve pagare autonomo contributo unificato, pari allo scaglione del valore della riconvenzionale richiesta.
Cause di merito ordinarie
Per l’iscrizione a ruolo con domanda riconvenzionale il contributo unificato va calcolato tenendo conto del valore di tale richiesta:
- se il valore della domanda riconvenzionale non supera lo scaglione del valore di quella principale (atto di citazione), si deve riscuotere il contributo sulla domanda dell’attore;
- se il valore supera lo scaglione si deve riscuotere il contributo integrativo in base allo scaglione del valore della domanda riconvenzionale proposta, che si deve intendere come valore complessivo della controversia.
Se la richiesta di riconvenzionale viene proposta in corso di causa, va pagato un autonomo contributo unificato, pari allo scaglione del valore della riconvenzionale richiesta.