Se la cartella esattoriale viene consegnata a persona diversa dal destinatario, non c’è più l’obbligo per l’amministrazione di darne notizia all’interessato attraverso una raccomandata. La novità è prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), che con il comma 461 modifica la legge 890/82 in relazione alla notifica a mezzo posta.
=> Notifica avvisi di accertamento e cartelle
In base alle regole, l’agente postale consegna la cartella direttamente al destinatario, che sottoscrive il ricevimento. Se non è possibile consegnare la notifica direttamente al destinatario, si può consegnare anche a un familiare convivente o un addetto alla casa (in entrambi i casi, non può avere meno di 14 anni e non deve essere persona manifestamente affetta da malattia mentale ), al portiere dello stabile, a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
Prima delle modifiche previste dalla manovra, nei casi in cui non riusciva a notificare l’avviso direttamente al destinatario, l’agente postale doveva effettuare una comunicazione dell’avvenuta notificazione attraverso una raccomandata informativa (o Comunicazione di avvenuta notifica).
La manovra ha invece abolito l’articolo 7, comma 5, della legge 890/82, per cui non c’è più l’obbligo di spedire la raccomandata.
Quindi, nel momento in cui consegna un atto amministrativo o giudiziario a persona diversa dal destinatario, l’amministrazione non ha più alcun dovere di comunicazione. Il contribuente, in pratica, potrebbe risultare destinatario di un atto (ad esempio, una cartella esattoriale), senza esserne effettivamente venuto a conoscenza.