Le agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, sia per coloro che effettuano erogazioni liberali sia per le stesse aziende, si applicano a partire dal primo gennaio 2018 alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, e alle cooperative sociali. Per gli altri enti, la norma (Dlgs 117/2017) attuativa della Riforma rinvia l’entrata in vigore al periodo di imposta successivo all’autorizzazione UE e all’operatività del registro unico nazionale. Vediamo tutto.
Le misure in vigore dal 2018 per gli enti sopra descritti sono il social bonus, le agevolazioni relative alle imposte indirette, le detrazioni sulle erogazioni liberali, imposta al 12,5% sul social lending, emissione di titoli di solidarietà, agevolazioni sugli immobili.
Il social bonus è il credito d’imposta per le erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore che hanno presentato al ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati, beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali. L’agevolazione è al 65% per le persone fisiche e al 50% per le imprese. Non si può cumulare con la detrazione sulle erogazioni liberali, al 30% fino a un tetto di 30mila euro, anch’essa in vigore dal 2018 per Onlus, Odv e Apt. La detrazione è al 35% se il denaro è destinato a organizzazioni di volontariato.
Le agevolazioni sulle imposte indirette sono dettagliate nel comma 83 della legge: esenzione imposta successioni e donazioni e imposte ipotecaria e catastale dei trasferimenti a titolo gratuito utilizzati senza scopo di lucro, imposte di registro, ipotecaria e catastale su atti costitutivi e modifiche statutarie in misura fissa, con esenzione dall’imposta di registro nel caso in cui le modifiche sono adeguamenti a nuove disposizioni legislative. Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per passaggi di proprietà a titolo oneroso di beni immobili o diritti reali sugli stessi, che però devono essere utilizzati entro cinque anni per le finalità dell’ente sociale. Esenzione imposta di bollo per tutti gli atti cartacei e informatici. Esenzione IMU e TASI per gli immobili utilizzati per attività non commerciali. Esenzione imposta sugli intrattenimenti (sempre restando ferme le finalità sociali), ed eventuali altre agevolazioni stabilite dagli enti locali.
Per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, si applica dal periodo d’imposta 2018 l’esenzione IRES sui redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali.
L’adeguamento degli statuti delle Onlus deve avvenire entro 18 mesi dall’entrata in vigore del dlgs attuativo della delega (entro gennaio 2019).