Per il pagamento del Canone RAI in bolletta il riferimento fondamentale da tener presente è la famiglia anagrafica, all’interno della quale si paga un solo abbonamento indipendentemente dal numero di televisori. In pratica, coloro che condividono la residenza in un immobile, e fanno parte della stessa famiglia anagrafica, pagano un solo canone tv, che viene addebitato all’intestatario della bolletta. Vediamo che cosa significa esattamente famiglia anagrafica.
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Regolamentata dall’articolo 4 del Dpr 223/1989, è così definita: un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune». Come si vede, un concetto molto esteso, che si applica a qualsiasi tipologia di convivenza (di due amici, studenti, piuttosto che di coppie, parenti, e via dicendo). Il requisito fondamentale è rappresentato dalla residenza comune. Attenzione: è diverso il concetto di convivenza anagrafica, che può prevedere una coabitazione ma senza che si formi una famiglia anagrafica. La convivenza anagrafica avviene fra persone che coabitano per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, persone che convivono per motivi di lavoro (caso classico: collaboratori familiari e badanti), persone ospitate abitualmente in alberghi, pensione e via dicendo. In tutti questi casi, non c’è famiglia anagrafica. Colf e badanti, nel caso in cui vivano nell’appartamento del datore di lavoro senza però avere un’utenza elettrica separata, non pagheranno il canone, che sarà invece dovuto nel caso in cui l’utenza sia autonoma.
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Nel caso in cui due componenti della stessa famiglia anagrafica abbiano più utenze elettriche, dovranno scegliere su quale farsi addebitare il Canone RAI e, per gli altri contratti, inviare apposita richiesta di esenzione perché l’abbonamento è già addebitato su altra utenza. Questo adempimento si può fare in qualsiasi momento (il termine dello scorso 16 maggio per la dichiarazione di esenzione valeva solo per il caso della non detenzione di una tv). Si compila il quadro B della dichiarazione di esenzione, la richiesta ha automaticamente effetto sull’intero anno. Non bisogna riprensentarla tutti gli anni: la compagnia elettrica continuerà ad addebitare il canone sull’utenza indicata, fino a quando lo stesso contribuente non comunica ulteriori variazioni.