Con il decreto legislativo 148 del 2015 è stata riordinata la normativa in materia di ammortizzatori sociali. Il decreto regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale da parte dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e di apprendistato. Il trattamento salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 dello scorso 23 settembre 2015 il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 con il quale si procede al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In questo modo il governo tenta di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e proporzionali alla storia contributiva dei lavoratori. Sono destinatari di trattamento di integrazione salariale di cui al D.Lgs 148/2015 i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ad eccezione di dirigenti e lavoratori a domicilio, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, pari ad almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
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Il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. In ogni caso l’importo del trattamento per l’anno 2015 non può superare il valore massimo mensile di euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento è pari o inferiore a 2.102,24 euro e di euro 1.167,91 se superiore. A carico delle aziende che presentano domanda di integrazione salariale è richiesto un contributo addizionale in misura pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti fino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% oltre il limite delle 52 settimane e fino alle 104 settimane in un quinquennio mobile; 15% oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.