I contratti conclusi tra le imprese dal 2013 devono prevedere tempi certi per il saldo delle fatture. La normativa prevede una tempistica fissata a 30 giorni dalla data di emissione della fattura 0 60 giorni in caso di limitate eccezioni. La normativa corrente (Dlgs 192/2012) lascia alle parti autonomia decisionale nel concordare tempi superiori ma con determinate regole. Non è infatti possibile siglare patti o accordi che prevedano tempi particolarmente lunghi.
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Pertanto attenzione: un eventuale accordo tra acquirente e venditore può rappresentare una palese violazione della normativa. L’accordo deve sempre risultare per iscritto e deve prevedere termini di pagamento che non siano particolarmente iniqui per il creditore. La non osservanza di tali disposizioni rappresenta una violazione normativa.
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In caso di mancato pagamento della fattura entro i termini previsti dalla normativa occorre provvedere all’applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso di riferimento della BCE aumentato di almeno 8 punti. Il debitore dovrà, inoltre, rimborsare tutti i costi aggiuntivi, per un valore minimo di 40 euro, sostenuti per far valere il proprio credito. L’autorità finanziaria ha il termine massimo di 90 giorni per emettere il decreto ingiuntivo.