Computer del lavoratore dipendente off limits per il datore di lavoro curioso. E' in sintesi quanto affermato dal Garante della Privacy con il provvedimento n. 307 del 2012: il datore di lavoro non può controllare il contenuto del computer di un lavoratore senza averlo informato preventivamente e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore.
=> Leggi la normativa aggiornata sulla privacy
La questione è sorta a seguito di un ricorso da parte di un lavoratore dipendente licenziato sulla base di documenti presenti in una cartella personale di un computer portatile aziendale, consegnato per il periodico backup. La cartella, in particolare, conteneva alcuni documenti relativi ad una attività svolta dal dipendente in concorrenza con il suo datore di lavoro.
=> Leggi le norme sul controllo dei dipendenti
Secondo il Garante, il datore di lavoro ha violato la privacy del lavoratore in quanto non l'ha informato sui limiti di utilizzo del bene aziendale e sulla modalità di analisi e verifica sulle informazioni contenute nel computer. L'azienda, infatti, avrebbe dovuto inserire nella policy aziendale un esplicito riferimento alle operazioni di controllo sulle cartelle archiviate nell'hard disk dei computer.
=> Leggi Privacy e lavoro: le norme per azienda e dipendenti
E' importante, comunque, evidenziare che il datore di lavoro ha la facoltà di effettuare controlli mirati al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro.
=> Scopri Usi e abusi della Biometria in azienda
In merito all'utilizzo dei dati nel processo di licenziamento, è il giudice a decidere l'utilizzabilità nel procedimento civile della documentazione acquisita agli atti.