I datori di lavoro facciano attenzione quando concordano con i dipendenti il periodo di ferie spettante in occasione del matrimonio: la data per il viaggio di nozze può essere posticipata rispetto alla celebrazione delle nozze.
La sentenza n. 9150 della Corte di Cassazione ha infatti stabilito che i lavoratori devono essere liberi di scegliere la data che più preferiscono per il viaggio, che non deve necessariamente seguire quella del matrimonio.
La decisione è stata presa dopo aver respinto il ricorso presentato da una società aeronautica, in merito ad una sentenza della Corte di Napoli; la Corte d’appello ha infatti dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore licenziato per essere partito per la luna di miele 10 giorni dopo le nozze.
In mancanza di una legge specifica in materia, non rimane che appellarsi alla previsione del Regio Decreto Legge n.1825 del 1924, che per gli impiegati privati prevede «un congedo straordinario per contrarre matrimonio non eccedente la durata di 15 giorni». La giornata del matrimonio non deve quindi essere necessariamente ricompresa nei 15 giorni di congedo.
Le nozze sfanno scattare il diritto del lavoratore, ma non costituiscono il primo giorno di ferie matrimoniali. Naturalmente, il periodo di tempo che separa i due eventi non può essere arbitrario ma «ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze, ciò essendo sufficiente a mantenere il necessario rapporto causale con l’evento»i;.