Alla fine dell’anno scorso sono state emanate una serie di direttive note come adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Il legislatore ha voluto così avviare un processo di decertificazione tra Pubblica Amministrazione e contribuenti e, nello specifico, ha rafforzato il criterio dell’acquisizione da parte della PA di ogni informazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria.
In pratica è stato imposto alla Pubblica Amministrazione il divieto assoluto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano diretta responsabilità nonché l’obbligo di acquisirli d’ufficio laddove tali documenti siano detenuti da altre amministrazioni. La normativa in oggetto prevede non solo il divieto di richiedere certificati o atti di notorietà ma anche quello di accettarli. Il funzionario che richieda o accetti un documento commette un illecito disciplinare.
Al fine di limitare al massimo la richiesta dei documenti ai privati da parte della Pubblica Amministrazione ogni atto rilasciato da quest’ultima al richiedente dovrà essere corredato dalla dicitura il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. La mancata apposizione di tale frase comporta violazione dei doveri d’ufficio.
L’obiettivo è quello di attingere direttamente, quanto più possibile, alle informazioni possedute dalle altre amministrazioni, in modo da ridurre al minimo le incombenze dei cittadini e delle imprese nella presentazione delle istanze di prestazione o servizio.
Resta inteso che nei casi in cui l’utente produca a supporto della propria istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà , questa dovrà essere accettata. Per quanto riguarda il DURC la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che le valutazioni effettuate da INPS, INAIL e Cassa Edile non possono essere sostituite da un’autocertificazione.