Come noto è stata prorogata la scadenza per la chiusura delle Partite Iva inattive: ci sono ancora quattro mesi per pagare la mini sanzione, prevista per tutti coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione di cessazione attività di cui all'articolo 35 comma 3 del DPR 633 del 1972.
Il decreto Milleproroghe ha fatto slittare il termine ultimo al 2 aprile 2012. La normativa resta quella: in caso di cessazioni di attività , il contribuente – entro trenta giorni – deve presentare la relativa dichiarazione utilizzando i modelli messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
La verità è che due milioni di soggetti hanno dimenticato l’adempimento.
E' così che il decreto legge 98/2011 ha introdotto una mini sanzione di 129 euro da versare entro lo scorso 4 ottobre. In questo modo i titolari di Partita Iva inattive potevano regolare la loro posizione senza incorrere in sanzioni che possono arrivare anche a 2.065 euro.
Il recente decreto mille proroghe ha riaperto i termini, già ampiamente scaduti, offrendo un'ulteriore possibilità agli inadempienti fino al prossimo 31 marzo 2012 che, considerando che cade di sabato, il termine slitta a lunedì 2 aprile.
Per la chiusura delle Partite Iva inattive è sufficiente versare una mini sanzione di 129 euro senza presentare alcuna documentazione. Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 utilizzando il codice 8110 denominato “sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività “.
Nel modello F24, oltre al codice tributo, dovranno essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente, la lettera “R” nel campo “Tipo” della sezione “Erario”, il numero della Partita Iva da cessare e l'anno di cessazione dell'attività .
Il versamento della mini sanzione non permette di fare compensazioni con eventuali crediti spettanti dal contribuente.