Basterà un solo esercizio fiscale in utile, che interrompa la realizzazione di perdite sistemiche, per uscire dalla famiglia delle società di comodo: il rientro tra le società operative è infatti automatico nel momento in cui avviene una interruzione della reiterazione delle perdite.
La presunzione di non operatività di una società , secondo la legge 148 del 2011, scatta dopo la realizzazione di perdite fiscali per tre esercizi di imposta consecutivi o in seguito a due periodi di imposta in perdita e uno in utile ma con ricavi al di sotto di una certa soglia: in questi casi la società viene considerata appunto “di comodo” e, entrando nel mirino del Fisco, subisce pesanti condizioni di tassazione.
Una società che, ad esempio, abbia realizzato perdite fiscali nei periodi di imposta 2009, 2010 e 2011 entra tra quelle “non operative” e mantiene la suddetta qualifica per tutto il 2012. Se alla fine di quell’anno, però, la società medesima realizza un utile superiore a quello minimo, nell’anno successivo potrà rientrare tra quelle operative. Questo fermo restando che non esiste nessuna disciplina sulla fuoriuscita da questo tipo di condizione, e che quindi l’indicazione appena fornita è una interpretazione sulla base della legislazione esistente.
Sono comunque escluse dal regime di non operatività le start-up, ossia le società recentemente costituite, che non hanno alle spalle più di due esercizi. Le disposizioni presenti nella recente manovra individuano infatti in tre il numero minimo di esercizi in cui bisogna essere in perdita per essere annoverati tra le società di comodo.