In caso di irreperibilità della contabilità a causa di incendio, furto o smarrimento il contribuente deve provvedere a ricostruire il giro di fatture con i fornitori. E’ in sintesi quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20580 del 7 ottobre 2011, ha accolto il ricorso del Fisco che aveva negato l’esistenza di costi e spiccato una rettifica Iva, nonostante l’avvenuta denuncia di furto della contabilità .
Rettifica Iva sempre legittima, anche quando è stata presentata denuncia di smarrimento o furto. Di conseguenza spetta al contribuente l’onere di produrre i documenti probatori e inoppugnabili. La vicenda può essere così riepilogata. La ditta Alfa, rappresentata dal signor Tizio, subisce un furto nel quale vengono sottratti dei documenti contabili. Tizio presenta regolare denuncia ma non si preoccupa di ricostruire la contabilità chiedendo ai propri fornitori copia delle fatture di acquisto oggetto del furto.
A Tizio viene notificata una nota del Fisco: si chiede di esibire delle scritture contabili. La documentazione non veniva esibita in quanto oggetto di furto, come da denuncia, e quindi irreperibile.
Il Fisco, tuttavia, ha negato l’esistenza dei costi e spiccato una rettifica Iva. Tizio ha presentato ricorso. Il ricorso è stato accolto prima dalla Commissione Tributaria Provinciale e, in appello, da quella Regionale poiché il rifiuto di Tizio era dovuto all’impossibilità di rinvenire le scritture. L’ufficio, peraltro, non aveva fatto alcun accesso presso l’azienda, in questo modo avrebbe avuto maggiore certezza sull’inesistenza delle scritture. Ma la Cassazione ha ribaltato le decisioni dalle Commissioni e ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate.
La motivazione? L’onere di ricostruire la contabilità irreversibile grava sul contribuente e la rettifica Iva non necessita della previa ispezione in azienda. Ciò vuol dire che nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’Iva pagata per l’acquisizione dei beni o per il godimento di servizi, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro.
Nello specifico, quando il contribuente non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione non spetta all’Amministrazione operare un controllo incrociato dei dati per appurare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente ma è quest’ultimo che dovrà attivarsi per acquisire copia delle fatture presso i fornitori.