Sono imputabili al reddito imponibile i versamenti non giustificati, a prescindere dalla natura dell'attività svolta dal contribuente. Questa è la precisazione fornita dalla Corte di cassazione, con la sentenza 19692 del 27 settembre, con la quale è stata confermata la legittimità dell'applicazione della presunzione legale, anche nel caso in cui il soggetto accertato non sia né un lavoratore autonomo né un imprenditore.
La sentenza allarga l'ambito di applicabilità della presunzione di cui all'articolo 32 a una platea generalizzata di contribuenti, configurando in tal modo un'inversione dell'onere della prova a favore dell'Amministrazione finanziaria, la quale è legittimata a esercitare il potere accertativo nei confronti di qualunque contribuente che abbia intestato un conto corrente, indipendentemente dal fatto che svolga attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Sembra, quindi, superata quella che era l'impostazione espressa dalla medesima Corte, con la sentenza 23852/2009. Con la sentenza in esame han ridisegnato il campo d'azione dell'applicabilità della presunzione di cui all'articolo 32 allargandolo, come anticipato, alla generalità dei contribuenti, a prescindere dall'attività da essi svolta.
Si legge, infatti, che “né in contrario senso può fondatamente invocarsi il riferimento ai “ricavi” e alle scritture contabili contenuto nella suddetta norma, giacché esso risulta limitativo unicamente della possibilità per l'ufficio di desumere reddito dai “prelevamenti”, non potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti. Ciò senza peraltro che l'utilizzo dei termini suddetti possa in alcun modo impedire all'ufficio di desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscano reddito, dovendosi ritenere tale attività accertativa pienamente consentita dalla norma in esame e assolutamente ragionevole“.