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Nulle le cartelle esattoriali via posta: la Giurisprudenza conferma

di Roberto Grementieri

Pubblicato 29 Settembre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

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Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. CTP n.197/05/11) si allinea ad altre precedenti pronunce di altri Giudici tributari, secondo le quali risulta addirittura inesistente la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge:

  1. gli Ufficiali della riscossione;
  2. gli Agenti della Polizia Municipale;
  3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
  4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Tributaria di Lecce ha già  chiarito in precedenti occasioni che la notifica degli atti ad opera del concessionario della riscossione non può essere simile a quella dell’Agenzia delle Entrate, dove invece è ammesso l’invio diretto dei propri atti per posta.

Ciò deriva dal fatto che per l’Amministrazione finanziaria si applica la legge n.890/82, dove l'art. 14 prevede “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari“. Detta previsione, però, è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà  impositiva, con esclusione degli agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.

Peraltro, l'attuale articolo 26, come appunto sostituito dall'art. 12 del D.lgs. n.46/99, ora dispone che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento“.

Proprio per tale motivo, i giudici di Lecce nella sentenza in oggetto chiariscono che la cartella inviata per posta è illegittima poiché «â€¦ l'art. 26 … nella formulazione successiva alla riforma della riscossione mediante ruolo (DLgs 46/99 e Dlgs 112/99) ha riservato agli uffici che esercitano potestà  impositiva (e quindi solo all'Agenzia delle Entrate) la possibilità  di notificare avvisi e altri atti anche a mezzo posta …».

Pertanto, qualora dovesse risultare l’invio delle cartelle per posta direttamente da parte del concessionario (attraverso suoi dipendenti sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge) gli atti sono da ritenersi inesistenti.