La revisione della manovra finanziaria bis, recentemente approvata dal Governo, ha eliminato le disposizioni del comma 3 degli articoli 2 e 8 del dlgs n.74/2000, che introducevano la fattispecie di “reato minore” in caso di fatture false per un importo minore di 154.937 euro, con una reclusione che andava da sei mesi a due anni.
Conseguenza di questa decisione è che chiunque – “ai fini di evasione fiscale” – emetta fatture per operazioni inesistenti rischierà, qualunque sia l’importo, da un anno e mezzo fino a sei anni di carcere.
Un vero e proprio pugno di ferro nei confronti degli indebiti risparmi d’imposta.
E’ bene ricordare che per “fatture o documenti per operazioni inesistenti” si intendono non solo quelli emessi per operazioni che nella realtà non avvengono – o avvengono con un importo minore di quello reale – ma anche quelli che riferiscono l’operazione “a soggetti diversi da quelli effettivi“.
Perchè l’azione si possa configurare come reato non è comunque sufficiente la “mera utilizzazione” di fatture o documenti per operazioni inesistenti, ma vi dovrà essere indicazione di queste nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre, il reato in esame, secondo quanto specificato dalla legge, non è punibile a titolo di tentativo né a titolo di concorso.
E’ necessario, infine, che vi sia il dolo specifico dell’evasione: nel caso in cui la documentazione fittizia sia confezionata per altre ragioni, cade l’ipotesi di reato per evasione fiscale.