Diversi sono i chiarimenti contenuti nella circolare n. 40/E del 4 agosto 2011 dell’Agenzia delle Entrate in materia di bollo su depositi titoli.
Lasciando immutato l’importo previsto per i depositi al di sotto dei 50.000 euro, la manovra finanziaria ha determinato gli scaglioni (50.000 – < 150.000; 150.000 – < 500.000; da 500.000 in su), abbinandovi i relativi importi d’imposta di bollo. Importi destinati poi a crescere a partire dal 2013, fatta sempre eccezione per depositi under 50mila, la cui tassazione resta ancorata ai valori pre-manovra.
Il tributo è dovuto per le comunicazioni relative ai rapporti di custodia e amministrazione titoli, inviate da banche, Poste Italiane e altri intermediari finanziari ai propri clienti, ad esclusione dei depositi di titoli de materializzati di valore complessivo non superiore a 1.000 euro.
Nella nozione di cliente non rientrano, ad esempio, banche, società finanziarie, e istituti di moneta elettronica.
L’imposta di bollo è dovuta al momento della formazione dell’atto.
Lo scaglione in cui si ricade, a cui è associato il tributo ma dipende dall’importo del deposito alla data di chiusura del periodo rendicontato. Non contano, quindi, giacenze medie o altro ammontare, bensì il saldo. La circolare precisa che il valore nominale o di rimborso (se differenti, si fa riferimento al valore nominale) oppure, per i titoli che non prevedano tali parametri, il valore di acquisto.
Peraltro, più depositi dello stesso cliente presso la stessa banca scontano più bolli, mentre non è così per lo stesso deposito cointestato a più soggetti.
In caso di più conti correnti, può accadere che la somma ecceda l’importo di 50.000 euro. In questo caso, così come affermato dalla circolare,sul conto corrente che eccede tale importo, andrà corrisposto il bollo secondo la riforma vigente (cioè come se fosse, ad esempio, superiore a 50.000 euro).