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Agenzia delle Entrate: IVA e territorialità 

di Roberto Grementieri

Pubblicato 14 Settembre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

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Fisco: a partire dal 1° gennaio 2010 tanto è cambiato a livello europeo in tema di territorialità  dei servizi, rispetto alle regole che si era abituati a seguire. Fra le novità  di maggior impatto, lo sdoppiamento dei criteri utili a individuare il “dove” si considera effettuata la prestazione e l'inclusione fra i soggetti passivi degli enti non commerciali, anche per gli acquisti di servizi effettuati nell'ambito dell'attività  istituzionale.

La circolare n. 37/E del 29 luglio rappresenta un vero e proprio vademecum per muoversi all’interno della riforma.

Fino al 31 dicembre 2009 i servizi si consideravano prestati in Italia se il prestatore era stabilito nel territorio dello Stato.
Poi le cose sono cambiate e l'elemento discriminante è diventato il committente.
Così, l'operazione è territorialmente rilevante nel Paese in cui è stabilito chi “ordina” se questi è soggetto passivo Iva.
In caso contrario, l'operazione si considera effettuata nello Stato del prestatore.

Per far scattare la regola generale e quindi, tornando a questioni a noi vicine, perché l'operazioni si consideri effettuata in Italia, occorre verificare due requisiti: il committente è soggetto passivo e agisce in tale veste stabilito in Italia.

Fra le deroghe qualche parola merita quella inerente agli immobili: i relativi servizi “…comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari…“si considerano effettuati in Italia “… quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato“.

Al riguardo, l'Agenzia ha rimarcato come la normativa comunitaria e la relativa interpretazione fornita dalla Corte di giustizia rafforzino l'indicazione, più volte ribadita, contenuta da ultimo nella circolare 38/E del 23 giugno 2010, secondo cui si è in presenza di beni immobili quando non si può separare il bene mobile dall'immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità  del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità  debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.