Il primo giugno 2011 è entrata in vigore il nuovo quadro normativo sul credito al consumo, volto a garantire maggiore trasparenza sulle operazioni bancarie e finanziarie a tutela dei consumatori.
Il decreto legislativo 141/2010 (che recepisce la direttiva europea 2008/48/CE), il Decreto del Ministero del Tesoro del 3 febbraio 2011 e il provvedimento di Bankitalia del 9 febbraio 2011 hanno aggiornato i riferimenti legislativi in materia, armonizzando la normativa vigente applicata ai contratti di credito al consumo, ossia: Prestiti personali (finanziamenti per i quali non è richiesta motivazione esplicita, con versamento dell’importo al richiedente, con scadenza fissa e numero di rate prestabilite); prestiti finalizzati (crediti collegati, cioè connessi a un contratto di acquisto di un bene o servizio e in genere versati al venditore); credito rotativo (fido di tipo revolving, variabile nell’importo e nelle rate); cessione del quinto dello stipendio (prestiti personali per dipendenti pubblici e privati, con rate pagate dal datore di lavoro e trattenute dalla busta paga).
In linea di massima, ecco le novità per quanto riguarda gli obblighi cui sono chiamati (obbligatoriamente ormai da un mese) banche, finanziarie e istituti di credito nei confronti dei clienti, potenziali o già acquisiti:
- Istituti finanziari e banche hanno ora l’obbligo di fornire, come foglio informativo personalizzato, il modulo europeo IEBCC (Informativa europea di base sul credito ai consumatori) con tutti i dati chiave del prestito.
- Tutte le informazioni sulle offerte devono essere facilmente comparabili con quelle di altri istituti e pertanto devono indicare tutti i costi in maniera chiara ed inequivocabile.
- I clienti devono poter ricevere una copia del contratto prima della firma.
- Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) deve ora contenere tutte le voci accessorie di spesa: polizze assicurative, imposta di bollo, commissioni di incasso della rata mensile, spese di gestione, spese di istruttoria e apertura della pratica, ecc.
- Il diritto di recesso senza spese aggiuntive o penali, deve essere garantito entro 14 giorni dalla stipula del contratto, rimborsando solo gli interessi già maturati. Il medesimo diritto vale anche per l’eventuale polizza assicurativa sottoscritta contestualmente.
- L’estinzione anticipata deve prevedere penali con soglia massima dell’1% del capitale rimborsato, per debiti estinti a più di un anno dal termine del piano di ammortamento. La soglia limite scende allo 0,50% se mancano meno di 12 mesi.
- L’interruzione del piano di ammortamento senza penali è possibile in qualunque momentopurchè si dimostri il grave inadempimento da parte della banca, ottenendo anche il rimborso della somma pagata fino a quel momento.