Con la recente sentenza n. 9218 del 21 aprile, la Corte di Cassazione ha stabilito che le perdite su crediti sono deducibili nell’esercizio in cui emerge la loro irrecuperabilità con “precisione e certezza”: il contribuente non può scegliere l'esercizio più vantaggioso in cui operare.
Si deve infatti applicare il principio di competenza e riferirsi ai criteri di individuazione dell’esercizio in cui le perdite (di debitori sottoposti a procedure concorsuali), concorrono alla formazione del reddito.
Le perdite su crediti, infatti, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
La Corte di legittimità , con la sentenza in commento, afferma che le perdite su crediti devono essere integralmente dedotte nell'esercizio di competenza, intendendosi per tale quello in cui si manifestano per la prima volta gli “elementi certi e precisi” della loro irrecuperabilità del credito: al riguardo, è stato specificato che l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto.
In proposito, giova ribadire che la prova della sussistenza degli elementi suddetti non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, né che sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento del debitore.