Con il contratto di franchising, o affiliazione commerciale, un imprenditore (detto franchisor) può cedere – a fronte di un corrispettivo – ad altri imprenditori (detti franchisees) la possibilità di utilizzare i propri segni distintivi (marchio, insegna & C.), a patto di osservare specifiche regole stabilite tra le parti. Oggi aprire un attività di questo tipo può rivelarsi interessante, considerati anche gli incentivi statali per aprire un franchising in Italia.
Definendo il contratto di franchising, è obbligatorio (art. 1 della legge 129/2004) definire contenuto e durata minima, obblighi delle parti e sanzioni in caso di informazioni false fornite in fase di trattative precontrattuali. Possiamo definire essenzialmente 3 tipologie di franchising:
franchising di servizi;
franchising distribuzione;
franchising industriale o di produzione.
Il contratto di franchising, per sua natura, è destinato a produrre effetto in un certo periodo di tempo, non esaurendosi in una singola operazione di scambio ma realizzando una collaborazione continuata, se non una vera e propria integrazione tra le parti, diretta a realizzare un sistema di distribuzione decentralizzato ed uniforme in cui, a fronte del privilegio di usare la formula commerciale del franchisor, il franchisee si impegna a sostenere notevoli costi e a rispettare una serie di obblighi.
“L’affiliazione commerciale è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità , disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
Prima dell’avvio dell’attività , il contratto dovrà dunque espressamente indicare: modalità di calcolo e pagamento delle royalties ed eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato; ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali e unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante; specifica del know-how (bagaglio di conoscenze) fornito dall’affiliante all’affiliato; eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato; le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione; le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.
Il pagamento del corrispettivo dell’affiliato, in realtà , può tradursi anche solo nel pagamento della conoscenza messa a disposizione dal franchisor. Il diritto di ingresso o initial fee, è invece quanto viene pagato dall’affiliato al momento dell’ingresso, ovverosia alla stipula del contratto. Da un punto di vista operativo, tale diritto è contabilizzato al momento della firma del contratto. Leggi anche: Aspetti civili e fiscali del contratto di franchining