Generalmente definiti come le spese sostenute per ottenere nuovi prodotti o servizi, nonché nuovi processi produttivi, i costi di ricerca e sviluppo trovano una prima regolamentazione nell’art. 2426, comma 1, n. 5) del codice civile: tali spese, aventi utilità pluriennale, possono essere iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale civilistico con il consenso, se presente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Nel rispetto del principio contabile OIC 24, la capitalizzazione del costo è ammissibile se sono attinenti a specifici progetti.
Inoltre, tale principio suddivide i costi in tre categorie:
a) spese per la ricerca di base;
b) spese per la ricerca applicata;
c) spese per lo sviluppo.
I primi non possono mai essere capitalizzati, in quanto rientrano in quei costi di periodo che transitano nel conto economico.
I costi di ricerca applicata e di sviluppo, invece, possono concorrere alla formazione del reddito di più esercizi, mediante l’ammortamento per effetto della capitalizzazione del costo, a condizione che: il prodotto o processo è chiaramente definito ed i costi correlati sono imputabili; si dimostra la fattibilità tecnica del prodotto o del processo; gli amministratori hanno manifestato l’intenzione di produrre il prodotto o di adottare il processo; esiste un mercato su cui collocare in futuro il prodotto, oppure, il processo è destinato ad essere utilizzato internamente, dimostrando la sua utilità per l’impresa; esistono o saranno disponibili risorse interne per la commercializzazione o per il completamento del processo.
In sostanza, i costi riconducibili all’attività di ricerca di base vanno sempre inseriti nel conto economico, mentre i costi che si riferiscono all’attività di sviluppo, quando consentano l’identificazione di un’attività immateriale, devono obbligatoriamente essere capitalizzati, se l’impresa è in condizione di dimostrare quanto sopra indicato.
Per la contabilizzazione delle spese di ricerca e sviluppo che vengono svolte internamente e la cui durata è da rintracciarsi in più esercizi, è opportuno iscrivere tali costi che presentano la caratteristica di pluriennalità nella voce di bilancio “immobilizzazioni in corso“, fino al loro completamento.
Inoltre, finché l’ammortamento non è stato completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.