Impugnazione della cartella esattoriale: come confermato dalla Commissione Tributaria (Provinciale di Lecce e Regionale di Milano), la notifica per posta della cartella esattoriale è inesistente: Equitalia ha piuttosto il dovere di notificare le cartelle tramite intermediari o soggetti individuati dalla legge, ragion per cui le cartelle notificate in maniera irregolare non si devono pagare.
Chi avesse pagato una cartella notificata a mezzo posta poco può ormai fare, ma chi invece avesse ricevuto la famigerata lettera di Equitalia può ancora presentare ricorso.
Come? In diversi modi a seconda dei casi. Per le sanzioni amministrative, anche rivolgendosi al Giudice di Pace competente per la zona territoriale in cui si è ricevuta la notifica.
Importante sottolineare che le cartelle notificate a mezzo posta non sono nulle ma addirittura inesistenti, in quanto prive dei requisiti fondamentali per rendere la comunicazione una vera e propria cartella esattoriale ad effetti di legge.
Non un vizio di forma (che comprometterebbe la cartella ma potrebbe in certi limiti mantenerla valevole), dunque, ma un presupposto di inesistenza, che ha valore sempre e pertanto non richiede di rispettare i classici 30 giorni di tempo per fare ricorso.
Certo, c’è anche da dire che una sentenza del giudice tributario come quelle sopra citate dovrebbe trovare parere favorevole di quello di pace cui si si rivolge, ma non è un fatto scontato.
Ricordiamo che la cartella esattoriale è impugnabile anche in casi differenti dalla “inesistenza”: come già detto, i vizi di forma o le irregolarità possono essere tante: oltre alla irregolare notifica del verbale, per esempio, si può fare ricorso anche se la cartella si riferisce (in caso di multa) a un verbale notificato più di 5 anni prima, oppure se si può dimostrare di aver già pagato o che l’intestatario della trasgressione è deceduto o non è più in possesso del veicolo al momento della commessa violazione (sempre in caso si multa).
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Purtroppo, trovarsi in situazione di crisi economica non ha valore (come ad esempio per i prestiti e mutui bancari accesi presso le banche che aderiscono all’Avviso Comune per la Moratoria dei debiti delle Pmi e delle famiglie) ai fini di una richiesta di congelamento del debito.