La manovra correttiva 2010 ha ridisegnato la procedure previste per il cd. accertamento sintetico e per il redditometro, con effetti che si faranno sentire a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2009.
Oltre alla specifica previsione del contraddittorio, è stato ridotto lo scostamento soglia (dal 25% al 20%) che apre le porte all'accertamento sintetico, ed è stato previsto il coinvolgimento dei Comuni nell'individuazione degli elementi utili per la determinazione del reddito accertabile.
La nuova versione dell'art. 38, commi da 4 ad 8, del d.p.r.. n. 600/1973, introdotta con l'art. 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 in materia di accertamento sintetico e di redditometro, troverà applicazione solo a decorrere dal periodo d'imposta 2009, con il non trascurabile corollario per il quale in relazione ai precedenti periodi d'imposta ancora accertabili, essenzialmente dal 2005 al 2008, rimangono ferme le regole previgenti alle modifiche in esame.
Tra gli obiettivi dichiarati nel provvedimento è stato il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione fiscale, il che consente, ad esempio, di sottolineare il rilievo attribuito al coinvolgimento dei Comuni: è previsto, infatti, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima di emettere gli avvisi di accertamento, inviano una segnalazione ai predetti Enti locali, i quali dispongono di 60 giorni per comunicare alle Entrate ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo; la partecipazione di detti enti locali è incentivata, in linea generale, mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo, oltre che su una parte delle correlate sanzioni.
A seguito di tali modifiche emerge pertanto il seguente quadro applicativo: l'Ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta; è previsto invece il ricorso a specifici elementi indicativi di capacità contributiva, individuati da un decreto attuativo di prossima emanazione, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza (cd. redditometro).
Tradizionalmente l'accertamento sintetico si basa sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi che fanno presumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato.
Al riguardo in giurisprudenza è emerso, ad esempio, che non possono entrare in gioco a tal fine elementi-indice di capacità contributiva generici, quali il possesso di autovetture non identificate attraverso l'anno di acquisto e le loro caratteristiche specifiche o le spese di gestione familiare non dettagliate nelle circostanze concrete in cui le stesse si traducono.
In realtà , il riferimento agli elementi e circostanze di fatto certi è scomparso nella nuova versione della disposizione in esame, che fa riferimento alle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta“, ma appare evidente che ai fini della concreta rilevanza di ciascuna spesa o bene nell'ambito delle procedure in esame non si possa prescindere da elementi che indichino con certezza il possesso del bene o il sostenimento della stessa spesa.