Responsabilità  per infortunio: riletture alla luce della nuova normativa

di Paolo Sebaste

Pubblicato 23 Marzo 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

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In materia di responsabilità  per gli infortuni sul lavoro esiste, oramai, una corposa e sostanzialmente consolidata giurisprudenza che, nella maggior parte dei casi si risolve in una linea di giudizio favorevole nei confronti dei lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro.

La norma che, in linea di massima assicura questa tutela mettendo in luce la responsabilità  del datore di lavoro è contenuta nell'art. 2087 del codice civile:

l’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità  del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità  fisica e la personalità  morale dei prestatori di lavoro.

L' interpretazione di questa norma, prevalentemente adottata nei giudizi, è tale che in genere il lavoratore viene ritenuto esente da responsabilità  perfino nei casi in cui l’infortunio sia derivato da una sua distrazione o negligenza, dovendo rispondere del suo operato in materia di sicurezza sul lavoro solo per un comportamento abnorme, del tutto anomalo, e lontano dalle normali operazioni ovvero incompatibile con il sistema di lavorazione. Uniche condizioni, queste, comunemente accettate per delimitare la responsabilità  del datore di lavoro.

Sul fronte opposto, il datore di lavoro ha anzitutto un obbligo di vigilanza e controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. Dunque, egli è il garante dell’incolumità  fisica dei lavoratori stessi e come tale è ad esempio tenuto a seguire le innovazioni tecnologiche e scientifiche che si rendono disponibili, per garantire ai propri dipendenti di poter operare nelle condizioni di massima sicurezza possibile.

Queste posizioni, potrebbero ora aprirsi a nuove interpretazioni in considerazione degli indirizzi forniti dal D.Lgs.81/2008, soprattutto dalla Corte di Cassazione.

Dalla lettura dell’art. 20 emerge infatti che i lavoratori sono obbligati (e penalmente sanzionati) a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni.

La nuova normativa impegna, dunque, sia il datore di lavoro che i lavoratori a cooperare attivamente per garantire la salute e sicurezza in azienda, rendendo probabilmente più evidenti soprattutto i casi di corresponsabilità  nei casi di infortunio.