Con la sentenza n. 3853 del 18 febbraio scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che la ricostruzione del reddito del contribuente può avvenire anche tramite la presenza di pochi documenti rinvenuti in azienda.
Nel caso di specie, veniva operata una rettifica alla dichiarazione Iva sulla base di quanto rilevato dal verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza. La contribuente ne impugnava gli avvisi lamentando l'applicazione di percentuali di ricarico desunte dai pochi documenti acquisiti durante la fase di controllo.
Secondo quanto disposto dall'articolo 54 del d.p.r. 633/1972, l'Agenzia delle entrate procede alla rettifica della dichiarazione annuale quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L'ufficio può accertare l'infedeltà della dichiarazione tramite il confronto tra quanto risultante dalla dichiarazione e gli elementi annotati nei registri che disciplinano rispettivamente la registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti, nonché mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture e altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili.
L'ufficio, quindi, nel corso delle ispezioni o controlli raccoglie una serie di documenti sulla base dei quali ricostruisce il reddito attribuibile al soggetto. La tenuta di tali scritture nonché dei documenti è prescritta dall'articolo 2214 c.c. che, in materia di scritture contabili, prescrive i libri obbligatori e le altre scritture che devono essere tenute dall'imprenditore che esercita un'attività commerciale.
La tenuta di una regolare contabilità , inoltre, consente di utilizzare le scritture stesse ai fini probatori a favore dell'imprenditore, mentre queste possono in ogni caso essere utilizzate come prova contro l'imprenditore qualora queste siano tenute secondo le regole generali.
Nel caso di specie, i Giudici riconoscono che l'esiguo numero di documenti utilizzati dall'Amministrazione finanziaria è, in effetti, conseguenza diretta dell'incompletezza della documentazione conservata in azienda, in violazione delle prescrizioni inerenti l'articolo 2214 c.c. e di conseguenza imputabile a un comportamento della contribuente.