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Decreto anti-crisi e PEC: cosa cambia per le aziende?

di Noemi Ricci

Pubblicato 20 Febbraio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

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La conversione in legge del decreto anti-crisi comporta per le aziende differenti cambiamenti. Tra questi, anche quelli legati all’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che ha un ruolo chiave nel rapporto con le istituzioni.

Evidenziamo in particolare alcuni passaggi della “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, che impattano sulle Pmi.

La direttiva più importante è quella al comma 6 art 16 del testo del decreto-legge indicante che “le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già  costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.


Lo strumento PEC non è obbligatorio solo per le imprese ma anche per i professionisti. Nello specifico, al comma 7 dell’art. 16 del testo si legge: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Ovviamente, il decreto pone precisi vincoli anche alle pubbliche amministrazioni, che già  avrebbero dovuto dotarsi di casella di PEC in virtù dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Una novità  assoluta riguarda invece i privati e liberi cittadini che, su richiesta, potranno beneficiare di una casella di posta elettronica certificata. Entro novanta giorni verranno definite in dettaglio le “modalità  di rilascio e di uso della casella”.
In questo ambito, quello che può interessare le Pmi è che “agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese“.

Per ogni informazione sulla posta elettronica certificata e per consultare l’elenco pubblico dei gestori che possono erogare il servizio, consultare il sito ufficiale del CNIPA