Parliamo oggi di imposta sul valore aggiunto: seppur non sia stata presentata la dichiarazione IVA relativa all'anno di competenza – e non sia stata operata la detrazione o compensazione in quella successiva – il contribuente ha comunque acquisito il diritto al rimborso dell'eccedenza versata.
In tal senso la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, dell'8 agosto 2008, n. 21202.
In particolare, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta indicato nella relativa dichiarazione annuale, ma ometta di riportarlo nella dichiarazione successiva, non perde il diritto alla detrazione poiché la decadenza comminata dall’articolo 28, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 è prevista esclusivamente nel caso in cui il credito non venga indicato nella prima dichiarazione utile.
Infatti, in un sistema come quello dell’imposta sul valore aggiunto, caratterizzato dalla sua neutralità (e cioè dall’obbligo di versarla per colui che l’incassa e dalla possibilità di recuperarla per colui che la paga), la perdita di quest’ultima facoltà costituisce un’eccezione alla regola generale.
Pertanto, il mancato computo dell’imposta nelle dichiarazioni periodiche e nella dichiarazione annuale comporta ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 633/1972, la perdita del diritto alla detrazione non la perdita del diritto al rimborso, comunque spettante in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo.
Al contribuente è sufficiente indicare il credito IVA nella dichiarazione dell’anno di competenza, perché ciò costituisca valido presupposto per ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza, senza la necessità che esso possa essere portato a conguaglio nell’anno successivo a quello suindicato.