L’inserimento della partita IVA in calce alla home page della propria azienda può sembrare una banalità , una sciocchezza a cui non fare troppo caso, un optional per i più scrupolosi.
La realtà però è più dura di quello che si potrebbe pensare: l’Agenzia delle Entrate ha multato società inadempienti per centinaia di euro. Infatti la sanzione può variare da 258€ fino a 2065€.
In casi come questo il trasgressore non è da considerarsi un fuori legge o un evasore fiscale, quanto più un incauto o un superficiale.
Spesso però il problema è da collegarsi a una scarsa informazione su alcune norme che, come questa, rappresentano delle postille legislative e difficilmente sono conosciute. L’obiettivo di articoli o post come questo è proprio quello di sopperire alla loro scarsa fama.
In particolare il riferimento di legge è da ricercare nelle modifiche del 2001 al D.p.r. 633/1972, articolo 35 che prescrive che il numero di Partita IVA sia “indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”.
Naturalmente il decreto si applica in tutti i casi in cui si possiede la Partita IVA non solo per attività di commercio elettronico ma anche nei siti con scopi puramente pubblicitari.
Come spesso accade nell’ordinamento italiano, però, non mancano le situazioni anomale. La legge precedentemente citata non contiene alcun riferimento alle sanzioni a cui si va incontro nel caso di omissione del dato.
Le multe erogate infatti sono giustificabili con un’altra legge, il D.lgs. 472/1997: il Decreto non fa particolare riferimento alle modifiche del 2001 al D.p.r. 633/1972… si tratta di una situazione abbastanza ambigua e giuridicamente intricata. Diverse possono essere le contestazioni da muovere all’applicabilità del D.lgs. 472/1997 o quanto meno ai suoi termini di applicazione.
Seppur interessanti e sicuramente rincuoranti per i trasgressori, le considerazioni che possono essere fatte contrastano con la realtà dei fatti.
Le multe ci sono e sono pure salate. Per cui webmaster e manager occhio ai webdesigner e, onde evitare spiacevoli contestazioni, siate scrupolosi e pedissequi nel seguire le prescrizioni di una legge che, se pur controversa, è sempre legge.