Il prossimo 14 Febbraio 2008 scade il regime transitorio per le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro introdotto dal D.lgs 195/03.
A partire dal giorno successivo, il ruolo di RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – e di ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione – potranno infatti essere ricoperti soltanto da coloro che hanno completato la formazione obbligatoria del settore.
Secondo l’art. 4 comma 4 e l’art 8 del D.lgs 626/94, legge in materia di miglioramento della salute e della sicurezza di lavoratori durante il lavoro, il datore di lavoro di qualsiasi azienda deve organizzare all’interno della propria attività lavorativa il servizio di prevenzione e protezione, curandosi anche di designare il responsabile e gli addetti a tale servizio.
Prima del 23 Giugno 2003 la situazione era dominata da grande libertà , infatti chiunque poteva essere designato a tale ruolo, se ritenuto idoneo.
Successivamente si è passati in un regime transitorio in cui gli RSPP e ASPP in carica possono continuare la loro funzione ma per le designazioni ex novo veniva instituito l’obbligo del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. In entrambi i casi è necessario completare i corsi di formazione previsti per tali ruoli entro il prossimo 14 Febbraio 2008.
Ma cosa cambierà con questa data?
Gli RSPP e ASPP in carica che non hanno completato il percorso formativo previsto decadono e i neo-nominati devono obbligatoriamente essere in possesso del titolo di studio prima richiamato, e dell’attestazione di frequenza con verifica dell’apprendimento dei corsi previsti (D.lgs 195/03).
L’ipotesi di forzare tale limite temporale o di raggirare in qualche modo le prescrizioni è, come sempre, sconsigliabile.
L’art 8 comma 2 del D.lgs 626/94 modificato dall’art 1 del D.lgs 195/03, infatti, sottolinea che il Responsabile del Servizio deve avere le capacità e i requisiti professionali previsti per espletare la propria funzione.
La nomina o il mantenimento della carica senza l'osservanza delle prescrizioni di legge comporta arresto da tre a sei mesi o ammende da 1500€ a 4100€ (art. 89 D.lgs 626/94). Questi provvedimenti sono a carico del datore di lavoro che quindi ha tutti gli interessi nel controllare la propria posizione o quella delle persone da lui designate.
Il riferimento per il percorso formativo obbligatorio di cui si è parlato è l'accordo Stato-Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 Febbraio 2006 (esattamente due anni prima della data di scadenza del regime transitorio).
Tale provvedimento operativo pone dapprima in chiaro la distinzione tra coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP e coloro che invece hanno già svolto tale funzione e che quindi hanno già acquisito diverse conoscenze per l’esperienza maturata. Per questi ultimi è previsto l’esonero dalla frequenza di alcune unità .
Il percorso si articola in tre moduli:
- Modulo A, di base sia per RSPP che ASPP
- Modulo B, di specializzazione sui rischi presenti sul luogo di lavoro e diviso in diverse unità ciascuna dedicata a un macrosettore di durata differente per numero di ore
- Modulo C, di specializzazione per le solo funzioni di RSPP, tratta argomenti di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali
L’osservanza del norme sulla sicurezza del lavoro e sulla prevenzione e protezione dai rischi è un dovere di qualunque azienda di qualsiasi dimensioni.
L’assetto normativo e le numerose conoscenze necessarie svolgere il ruolo di RSPP e ASPP hanno richiesto, giustamente da un lato, l’elaborazione di un piano nazionale di formazione. Dall’altro lato è inutile negare come la programmazione di corsi di formazione e la necessità di affidare le mansioni a personale specializzato fa scaturire sensate riflessioni sul risvolto economico del cambiamento in atto.