L’era digitale è l’era dei dati. I nuovi protagonisti sono spesso custodi di importanti informazioni che rivestono per una qualsiasi azienda un’importanza spesso vitale.
Altrettanto vero e concreto è il rischio di perdere o vedersi danneggiati i sistemi fisici preposti alla memorizzazione. Basta un virus, un guasto o un semplice attacco informatico perché milioni di dati possono essere per sempre resi inaccessibili.
Lo scenario che allora si prospetterebbe potrebbe essere più o meno drammatico a seconda nel danno. Provate a pensare alla vostra PMI che ha appena perso dati essenziali relativi a un progetto, a dei clienti o addirittura all’amministrazione.
Per evitare queste spiacevoli quanto probabili circostanze è bene effettuare sempre un back-up dei dati con una certa periodicità , in corrispondenza delle necessità aziendali.
Diversi sono i fattori che possono concorrere alla pianificazione dello storage di sicurezza delle informazioni digitali aziendali. Sicuramente bisogna partire da una stima abbastanza dettagliata della quantità di dati in gioco e dei centri aziendali che maggiormente contribuiscono al loro incremento.
Il back-up può quindi essere progettato in aderenza a queste specifiche. Oltre questo è bene pensare al tipo di supporto da utilizzare, dall’importanza relativa dei dati, ai costi di perdita e a quelli di memorizzazione sia in termini economici che tempistici.
Fin qui ben poche le novità se non un semplice monito che ogni tanto è bene fare. L’aspetto che può, invece, più facilmente sfuggire alle aziende italiane sono gli obblighi di legge imposti a chiunque abbia dati in forma digitale da gestire. In particolare le prescrizioni riguardano i dati personali e sensibili, entrambi molto frequenti e diffusi. L’art 31 del D.lgs 196/2003 dice infatti:
I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati […] in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,…
Ma i chiari riferimenti all’adozione di misure specifiche per la memorizzazione preventiva (back-up) dei dati non si concludono in questa norma di carattere generale. Infatti l’art. 34 comma 1-f del codice autorizza il trattamento con strumenti elettronici solo se sono previste una serie di misure minime di sicurezza tra cui
l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino di disponibilità dei dati e dei sistemi.
Al semplice back-up si aggiungono prescrizioni anche sul disaster recovery, con riferimento – per i dettagli tecnici – all’Allegato B al codice. L’art. 18 del documento impone che il salvataggio abbia almeno frequenza settimanale e l’art. 23 obbliga ad adottare misure di ripristino idonee a rendere i dati nuovamente accessibili nell’arco massimo di sette giorni dal disaster.
Tutti i provvedimenti presi dall’azienda devono inoltre essere riportati, secondo l’art.19, nel documento programmatico sulla sicurezza.
Per concludere questo excursus legislativo è bene ricordare che le misure richieste sono improntate sulla tutela dei diritti di privacy, ma per quanto detto è evidente che incontrano anche gli interessi di tutte le aziende e delle PMI.